BUONO SCUOLA: I GIUDICI RICONOSCONO IL BENEFICIO ANCHE AI DOCENTI "PRECARI", CON GLI ARRETRATI

 
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CARTA ELETTRONICA PER LA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEGLI INSEGNANTI (BUONO SCUOLA): I GIUDICI RICONOSCONO IL BENEFICIO ANCHE AI DOCENTI "PRECARI", CON GLI ARRETRATI

 

Che cos'è il "Buono Scuola"? È una iniziativa del Ministero dell’Istruzione prevista dalla L. n. 107/2016 (c.d. "Buona Scuola"), art. 1, comma 121, che istituisce la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche.

 

Secondo la norma, tuttavia, la Carta è assegnata ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale.

 

Dalla lettura degli artt. 282 del D.lgs. n. 297/94, 28 del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 04.08.1995, nonché 63 e 64 del C.C.N.L. del Comparto Scuola del 27/11/2007, emerge che la formazione costituisce un diritto e dovere del personale docente e che il Ministero è tenuto a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscono la formazione non solo al personale a tempo indeterminato ma anche a quello a tempo indeterminato.

 

La Giurisprudenza, invero, ha via via ampliato la platea dei beneficiari, comprendendo anche i docenti con contratto a tempo determinato:

 

  • la sent. n. 1842/2022 del Consiglio di Stato, pubblicata il 16.03.2022, nel riconoscere ai ricorrenti il diritto ad usufruire il beneficio economico di 500 euro annui attraverso la c.d. Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, ha così statuito: "In particolare, è fondato il terzo motivo di appello, con cui la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della Carta del docente il personale con contratto a tempo determinato viene censurata sotto i profili dell’irragionevolezza e della contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A.: tali profili denotano l’illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost. e, per conseguenza, consentono di prescindere dalla questione (dedotta con il primo e con il secondo motivo) della conformità degli atti stessi alla normativa comunitaria (e, in specie, alle clausole 4 e 6 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE).";

  • l'ordinanza emessa dalla Corte Europea di Giustizia, nella causa C-450/21 il 18 maggio 2022, ha dichiarato incompatibile con l’ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente del docente. L’ordinanza della Corte è stata pronunciata a seguito di un ricorso presentato al giudice monocratico da una docente precaria, che lamentava un trattamento discriminatorio nonostante la situazione giuridica dei docenti precari fosse comparabile con quella dei docenti di ruolo, a cui era stato precluso l'accesso alla carta del docente ai sensi dell’art. 1 co.121 L. 107/2015. Di fatto, insegnanti di ruolo e precari svolgono le stesse mansioni e sono in possesso delle medesime competenze disciplinari, pedagogiche, metodologiche - didattiche, organizzativo relazionali e di ricerca, conseguite attraverso il maturare dell'esperienza didattica riconosciuta dalla stessa normativa interna come equipollente. La Corte di giustizia europea ha, pertanto, affermato l'incompatibilità dell'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015 con l'ordinamento comunitario. «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato», spiegano i giudici di Bruxelles, «deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno»;

  • la sent. n. 803 del 07.09.2022 del Tribunale di Marsala ha riconosciuto ai ricorrenti – docenti a tempo determinato – il diritto ad usufruire il beneficio economico di 500 euro annui attraverso la c.d. Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con decorrenza dall'anno scolastico 2016/2017 fino al 2020/2021 e, quindi, anche gli arretrati per complessivi 2.500 euro;

  • sullo stesso orientamento i Tribunali di Torino (24.03.2022), Vercelli, etc.