FACEBOOK COSTRETTO A RIPRISTINARE LE PUNTATE DI UNA TRASMISSIONE TELEVISIVA RIMOSSE DA PAGINA FACEBOOK DOPO LA DIFFIDA DELL'AVVOCATO GIARDINA

 
 
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Ripristinate le puntate rimosse dalla pagina facebook della trasmissione televisiva "Amara Terra Mia" in onda sulla rete televisiva locale Telespazio Messina, ICN 611, dopo le diffide dell'Avvocato Antonio Giardina che, in sintesi, si ripropongono:
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OGGETTO: Illegittima rimozione delle puntate della trasmissione televisiva “AMARA TERRA MIA” – andate in onda sulla rete televisiva TELESPAZIO MESSINA ICN 611 (iscrizione al ROC 16305, codice ATECO 60.2 “Programmazione e trasmissioni televisive”) – dalla omonima Pagina Facebook (@paginaterramia) in cui era postato il link per la “diretta video” della medesima trasmissione. Inadempimento contrattuale del gestore ex art. 1218 c.c. Violazione dell’art. 21 Cost. Diffida a ripristinare la pubblicazione dei contenuti illegittimamente rimossi. Riserva di richiesta di risarcimento del danno. Preannuncio di azione in giudizio cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. ovvero ex art. 702-bis c.p.c.
 
(...)
 
Non può farsi a meno di evidenziare che, in appena ventiquattrore dall’invio della prima diffida a Codeste Società inerenti l’illegittima rimozione dalla pagina Facebook “AMARA TERRA MIA” - @paginaterramia - della puntata dell’omonima trasmissione televisiva andata in onda il 14 gennaio 2022, ore 21.00 circa, sulla rete televisiva TELESPAZIO MESSINA ICN 611, condotta dal Sig. Franco Arcoraci, risulti oggi, casualmente, la parimenti illegittima ed arbitraria rimozione da essa pagina anche di altre puntate della medesima trasmissione televisiva andate in onda anche settimane o persino mesi fa.
Si contesta, anche in questo caso, ad ogni effetto di legge, tale rimozione in quanto:
• nessuna comunicazione preventiva è stata inviata al Sig. Arcoraci in relazione alla intenzione di procedere a tale rimozione;
• nessuna comunicazione è stata inviata al Sig. Arcoraci neppure posteriormente all’avvenuta rimozione;
• nessuna ragione di diritto e/o fatto, ovvero spiegazione/motivazione, è stata minimamente rappresentata all’utente Facebook in relazione a siffatta inaudita iniziativa;
• i contenuti delle puntate rimosse della trasmissione “AMARA TERRA MIA”, sono perfettamente leciti, non risultando né contrari alla legge, né ingannevoli, né discriminatori o fraudolenti, né contrari o in violazione dei diritti di altri utenti, né, tampoco, in violazione delle «Condizioni d’uso» per la fruizione del servizio online: se fosse vero il contrario, ci si interroga del perché non siano state rimosse prima e che, invece, solo adesso, appunto a distanza di meno di ventiquattrore dall’invio della prima diffida, si sia ritenuto necessario disporre tale rimozione.
Siffatta Vs. iniziativa risulta pertanto illegittima, anzitutto per violazione ex art. 1218 c.c. e, dunque, è necessario:
1. l’immediato ripristino dei contenuti illegittimamente e senza contraddittorio rimossi dalla Pagina Facebook “Amara Terra Mia”, con particolare riferimento a tutte le puntate delle trasmissioni “Amara Terra Mia” messe in onda sulla rete televisiva TELESPAZIO MESSINA ICN 611, come successivamente caricate sulla pagina medesima;
2. con riserva di richiesta di risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, diretti ed indiretti, presenti e futuri, subiti e subendi in ragione di tale illecito comportamento.
La violazione ex art. 1218 c.c. è stata, in casi analoghi, ripetutamente accertata dall’Autorità Giudiziaria Italiana (cfr., a titolo esemplificativo: ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. resa in data 10 marzo 2021 dal Tribunale di Bologna, Seconda Sezione Civile, nel procedimento n. 5206/2020 R.G.; ordinanza resa in data 29 aprile 2020 dal Tribunale di Roma, in composizione collegiale, XVII sezione civile, nel procedimento n. 80961/2019 R.G., in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. promosso da Facebook Ireland Limited avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 11.12.2019; ordinanza resa dal Tribunale di Pordenone in data 10 dicembre 2018, nel procedimento n. 2139/2018; sentenza n. 1659/2021 resa dalla Corte d’Appello di L’Aquila, pubblicata il 09 novembre 2021, nel procedimento n. 295/2020 R.G.):
 
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